Riferimento Art. 5 D.Lgs. 14.03.2013 n.33
Si veda anche la Delibera ANAC n. 1310/2016 per le PRIME LINEE GUIDA recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e la Delibera ANAC n. 1309/2016 per le LINEE GUIDA recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'Art. 5, co. 2, del D.Lgs. 33/2013.
DUE TIPOLOGIE DI ACCESSO CIVICO
L'art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", ha introdotto il diritto di accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati, informazioni e documenti della pubblica amministrazione senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.
A seguito dell'approvazione del D.lgs. 97/2016, è possibile distinguere tra due forme di accesso civico:
- Diritto di ACCESSO CIVICO SEMPLICE, concernente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Per tutte le informazioni, clicca qui.
- Diritto di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, (o Accesso F.O.I.A. – Freedom Of Information Act), concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono già obbligate a pubblicare. Per tutte le informazioni, clicca qui.
Per consultare la pagina internet del FOIA - CENTRO NAZIONALE DI COMPETENZA istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, clicca qui.
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