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Riferimento normativo all'art.26, comma 1, D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33.


L.R. 42/96

Art. 33

(Indennizzi e incentivi)


  1. L'Organo gestore e' tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprieta' privata in conseguenza di attivita' gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attivita' agricola in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento del parco o della riserva.
  2. I PCS dei parchi o delle riserve prevedono le attivita' incentivabili anche economicamente per il raggiungimento di speciali obiettivi di gestione territoriale, mantenimento, conservazione e ripristino ambientale. Tali attivita' possono essere individuate anche se ubicate nelle aree contigue; in tal caso gli incentivi sono graduati in relazione alla qualita' del regime vincolistico.
  3. Ai Comuni il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva e' attribuita priorita' nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attivita' comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:

a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonche' di sistemazione di dissesti idrogeologici;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attivita' agricole e forestali;

e) attivita' culturali e di formazione, aventi le finalita' della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;

f) agriturismo;

g) attivita' sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonche' interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) attivita' artigianali tradizionali.

  1. Limitatamente ai Comuni il cui territorio e' compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, e' attribuita priorita' per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.
  2. La medesima priorita' e' attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.
  3. Al fine di assicurare la priorita' di cui ai commi 3, 4 e 5, la Regione, le Province e le Comunita' montane, annualmente in sede di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione, individuano nell'ambito delle funzioni di competenza quelle in cui sono ricomprese le materie di cui ai commi 3 e 4 e determinano la quota parte di stanziamento ad esse riservate.
  4. La Regione, nell'ambito della legislazione di settore, promuove e sostiene, assicurando priorita' nella erogazione delle agevolazioni, cooperative tra i residenti nei Comuni i cui territori siano ricompresi in aree protette, che esercitino le attivita' di cui ai commi 3 e 4.
  5. L'Organo gestore puo' concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualita', da utilizzarsi nella commercializzazione di prodotti agricoli e loro derivati, nonche' di prodotti e servizi artigianali provenienti dal territorio del parco o della riserva che presentino i requisiti di qualita' disciplinati nella convenzione e che siano compatibili con le finalita' del parco o della riserva.
  6. L'Organo gestore puo' stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.
  7. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.

Regolamento contributo edilizia

Regolamento contributo sfalci


Domanda di contributo edilizia 2024

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Domanda di contributo sfalci 2024

Allegato I

Allegato II

Allegato III


Regolamento contributo edilizia 2020

Regolamento contributo sfalci 2020

Regolamento contributo edilizia 2019

Regolamento contributo sfalci 2019

AVVISO contributo allacciamenti Carnizza 2020


BANDO TESI DI LAUREA

Bando tesi di laurea 2017 - 2018




Data pubblicazione 23.05.2019
Pagina aggiornata al 14.11.2024